Documento 6
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6. Il Patto a Quattro: testo mussoliniano e testo definitivo (marzo-giugno 1933)

I testo II testo
Consci delle responsabilità particolari che, per il fatto di essere rappresentati a titolo permanente nel Consiglio della Società delle Nazioni, Loro incombono verso la Società stessa ed i suoi membri, e di quelle che risultano dalla Loro firma in comune degli Accordi di Locarno;
Convinti che lo stato di disagio che regna nel mondo non può essere dissipato che mediante un rafforzamento della Loro solidarietà tale da consolidare in Europa la fiducia nella pace;
Fedeli agli impegni che hanno assunto col Patto delle Nazioni, coi Trattati di Locarno e col Patto Briand-Kellogg, e riferendosi alla dichiarazione di non ricorso alla forza, il cui principio è stato proclamato nella dichiarazione firmata a Ginevra l’11 dicembre 1932 dai Loro Delegati alla Conferenza del Disarmo, e adottato il 2 marzo 1933 dalla Commissione politica della Conferenza stessa;
Desiderosi di dare piena efficacia a tutte le disposizioni del Patto della Società delle Nazioni, conformandosi ai metodi e alle procedure che sono da esso previsti e a cui non intendono derogare;
Rispettosi dei diritti di ogni Stato, dei quali non potrebbe disporsi in assenza dell’interessato;
Hanno deciso di concludere un Patto a questi fini e hanno designato i Loro plenipotenziari, i quali, dopo avere scambiato i Loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:
Articolo 1. Articolo 1.
Le quattro Potenze occidentali: Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, si impegnano a realizzare fra di esse una effettiva politica di collaborazione in vista del mantenimento della pace secondo lo spirito del Patto Kellogg e del «no force Pact», e si impegnano nell’ambito europeo ad un’azione che faccia adottare anche ai terzi, ove sia necessario, tale politica di pace. Le Alte Parti contraenti si concerteranno su tutte le questioni che le riguardano. Esse si impegnano a fare tutti i loro sforzi per praticare nell’ambito della Società delle Nazioni una politica di collaborazione effettiva fra tutte le Potenze, diretta al mantenimento della pace.
Articolo 2. Articolo 2.
Le quattro Potenze riconfermano, secondo le clausole del Patto della Società delle Nazioni, il principio della revisione dei Trattati di pace, in quelle condizioni che potrebbero condurre ad un conflitto tra gli Stati, ma dichiarano che tale principio di revisione non può essere applicato che nell’ambito della Società delle Nazioni ed attraverso la mutua comprensione e solidarietà degli interessi reciproci. Per quanto concerne il Patto della Società delle Nazioni e in particolare i suoi articoli 10, 16 e 19, le Alte Parti contraenti stabiliscono di esaminare tra loro e sotto riserva di decisioni che non possono essere prese che dagli organi regolari della Società delle Nazioni, ogni proposta relativa ai metodi e alle procedure atti a dare il dovuto effetto ai detti articoli.
Articolo 3. Articolo 3.
La Francia, la Gran Bretagna e l’Italia dichiarano che, ove la Conferenza del disarmo non conduca che a risultati parziali, la parità di diritti, riconosciuta alla Germania, deve avere una portata effettiva, e la Germania si impegna a realizzare tale parità Le Alte Parti contraenti si impegnano a fare tutti i loro sforzi per assicurare il successo della Conferenza del Disarmo e si riservano, nel caso in cui la Conferenza lasciasse in sospeso questioni in cui esse siano specialmente interessate, di riprenderne l’e-
di diritti con una graduazione che risulterà da accordi successivi da prendersi fra le quattro Potenze, per la normale via diplomatica.
Uguali accordi le quattro Potenze si impegnano a prendere per quanto riguarda la «parità» per l’Austria, l’Ungheria, la Bulgaria.
same tra loro mediante l’applicazione del presente Patto, affine di assicurarne la soluzione nei modi appropriati.
Articolo 4. Articolo 4.
In tutte le questioni politiche e non politiche europee ed extra-europee le quattro Potenze si impegnano ad adottare, nella misura del possibile, una linea di condotta comune anche per quanto riguarda il settore coloniale. Le Alte Parti contraenti affermano la loro volontà di concertarsi su ogni questione di ordine economico che presenti un interesse comune per l’Europa e particolarmente per la sua restaurazione economica, avendo di mira un regolamento da ricercarsi nell’ambito della Società delle Nazioni.
Articolo 5. Articolo 5.
Questo accordo politico di intesa e di collaborazione, che sarà presentato, ove occorra, entro tre mesi all’approvazione dei Parlamenti, avrà la durata di dieci anni e si considererà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo se un anno prima della sua scadenza non sarà stato denunciato da una delle Parti. Il presente Patto è concluso per la durata di dieci anni, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Se, prima della fine dell’ottavo anno, nessuna delle Alte Parti contraenti avrà notificato alle altre la sua intenzione di porvi fine, esso sarà considerato rinnovato e resterà in vigore senza limite di durata, ciascuna delle Alte Parti contraenti avendo in questo caso la facoltà di porvi fine mediante dichiarazione a tale effetto, con un preavviso di due anni.
Articolo 6. Articolo 6.
Il presente Patto sarà registrato al Segretariato della Società delle Nazioni. Il presente Patto, redatto in francese, inglese, italiano e tedesco, il testo francese facendo fede in caso di divergenza, sarà ratificato e le ratifiche saranno depositate a Roma, appena possibile. Il Governo del Regno d’Italia rimetterà a ciascuna delle Alte Parti contraenti copia certificata conforme dei Processi Verbali di deposito.
Il presente Patto entrerà in vigore non appena tutte le ratifiche saranno state depositate.
Esso sarà registrato alla Società delle Nazioni, conformemente al Patto della Società.
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Fatto a Roma, il 7 giugno 1933.